Art. 5.
               Competenze dei Comuni e delle Province
 
  1.  I Comuni esplicano, nell'ambito della programmazione regionale,
le funzioni sotto indicate  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  14,  del
Decreto delegato:
   a)   definizione  delle  linee  di  indirizzo  per  l'impostazione
programmatica delle Aziende U.S.L.;
   b) esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio  di
esercizio, rimettendo alla Regione le relative osservazioni;
   c) verifica dell'andamento generale dell'attivita';
   d)  concorso alla definizione dei piani programmatici trasmettendo
le proprie valutazioni  e  proposte  al  Direttore  Generale  e  alla
Regione.
  2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma  precedente  sono svolte dalla
Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo art. 10.
  3. Le Province partecipano in via  consultiva  alla  programmazione
sanitaria  regionale  e  locale,  nell'ambito  delle  funzioni di cui
all'art.   15, comma 2 lettera b),  della  legge  142/90;  esse  sono
sentite  in  occasione  della  definizione  degli ambiti territoriali
sovracomunali delle Aziende USL o delle loro variazioni.
  4. I momenti partecipativi ed i pareri di cui al presente  articolo
devono essere definiti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
richiesta; in mancanza, si intendono resi "positivi".