Art. 5. Competenze dei Comuni e delle Province 1. I Comuni esplicano, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni sotto indicate ai sensi dell'art. 3, comma 14, del Decreto delegato: a) definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle Aziende U.S.L.; b) esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio, rimettendo alla Regione le relative osservazioni; c) verifica dell'andamento generale dell'attivita'; d) concorso alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale e alla Regione. 2. Le funzioni di cui al comma precedente sono svolte dalla Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo art. 10. 3. Le Province partecipano in via consultiva alla programmazione sanitaria regionale e locale, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 15, comma 2 lettera b), della legge 142/90; esse sono sentite in occasione della definizione degli ambiti territoriali sovracomunali delle Aziende USL o delle loro variazioni. 4. I momenti partecipativi ed i pareri di cui al presente articolo devono essere definiti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta; in mancanza, si intendono resi "positivi".