Art. 50.
   Criteri per l'individuazione dei rapporti giuridici e dei beni
  da trasferire alle Aziende UU.SS.LL. ed alle Aziende Ospedaliere
 
  1. All'individuazione dei rapporti  giuridici  da  trasferire  alle
Aziende  U.S.L.  ed  alle  Aziende  Ospedaliere  si procede secondo i
seguenti criteri:
   a) i procedimenti amministrativi in corso ed i rapporti  giuridici
attivi  e passivi gia' posti in essere dalle UU.SS.LL. sono ripartiti
tra  le  Aziende  U.S.L.  e  le  Aziende   Ospedaliere   sulla   base
dell'individuazione  della  struttura  destinataria degli effetti del
procedimento o del rapporto giuridico. In presenza di piu'  strutture
destinatarie  i  rapporti  giuridici  e i procedimenti amministrativi
sono ripartiti secondo il criterio della prevalenza;
   b) al trasferimento dei beni immobili, mobili  registrati,  mobili
e'  attrezzature, secondo la individuazione del soggetto utilizzatore
degli stessi. In particolare:
    b1) sono trasferiti al patrimonio  delle  Aziende  Ospedaliere  i
beni immobili, mobili registrati, mobili e attrezzature che alla data
di  entrata  in  vigore  del  decreto  delegato  facevano  parte  del
patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione ai
presidi ospedalieri successivamente costituiti in aziende;
    b2) sono trasferiti al patrimonio delle Aziende  U.S.L.  tutti  i
beni   immobili,   mobili   registrati,  mobili  e  attrezzature  non
ricompresi nelle categorie indicate al numero b1, nonche' i  beni  di
cui  all'art.   65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 come
sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.
  2. In presenza di piu'  soggetti  utilizzatori  dei  beni  e  delle
attrezzature  indicati  nel  presente  articolo, si fa riferimento al
criterio della prevalenza.