Art. 50. Criteri per l'individuazione dei rapporti giuridici e dei beni da trasferire alle Aziende UU.SS.LL. ed alle Aziende Ospedaliere 1. All'individuazione dei rapporti giuridici da trasferire alle Aziende U.S.L. ed alle Aziende Ospedaliere si procede secondo i seguenti criteri: a) i procedimenti amministrativi in corso ed i rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalle UU.SS.LL. sono ripartiti tra le Aziende U.S.L. e le Aziende Ospedaliere sulla base dell'individuazione della struttura destinataria degli effetti del procedimento o del rapporto giuridico. In presenza di piu' strutture destinatarie i rapporti giuridici e i procedimenti amministrativi sono ripartiti secondo il criterio della prevalenza; b) al trasferimento dei beni immobili, mobili registrati, mobili e' attrezzature, secondo la individuazione del soggetto utilizzatore degli stessi. In particolare: b1) sono trasferiti al patrimonio delle Aziende Ospedaliere i beni immobili, mobili registrati, mobili e attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto delegato facevano parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione ai presidi ospedalieri successivamente costituiti in aziende; b2) sono trasferiti al patrimonio delle Aziende U.S.L. tutti i beni immobili, mobili registrati, mobili e attrezzature non ricompresi nelle categorie indicate al numero b1, nonche' i beni di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 come sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. 2. In presenza di piu' soggetti utilizzatori dei beni e delle attrezzature indicati nel presente articolo, si fa riferimento al criterio della prevalenza.