Art. 51. Trasferimento del personale 1. Contestualmente al trasferimento dei beni, la Giunta Regionale dispone, in attesa della fissazione delle nuove piante organiche da adottarsi sulla base dei criteri previsti dalla presente legge, l'assegnazione del personale alle Aziende U.S.L. ed alle Aziende Ospedaliere. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta Regionale si avvale di un progetto organico predisposto dai Direttori Generali.