Art. 51.
                     Trasferimento del personale
 
  1.  Contestualmente  al trasferimento dei beni, la Giunta Regionale
dispone, in attesa della fissazione delle nuove piante  organiche  da
adottarsi  sulla  base  dei  criteri  previsti  dalla presente legge,
l'assegnazione del personale alle  Aziende  U.S.L.  ed  alle  Aziende
Ospedaliere.
  2.  Per  i fini di cui al comma 1, la Giunta Regionale si avvale di
un progetto organico predisposto dai Direttori Generali.