Art. 52. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque nella fase di avvio delle aziende sanitarie, nelle more della definizione delle dotazioni organiche in base ai carichi di lavoro, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in presenza di reali e comprovate carenze di organico per le figure dirigenziali sanitarie ed amministrative, con l'esclusiva finalita' di avviare il nuovo sistema e le nuove strutture aziendali, potranno attribuire, in via provvisoria e per il tempo strettamente necessario, le funzioni e le responsabilita' di coordinamento e direzione delle varie strutture (presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, unita' operative, etc.) a personale di posizione inferiore a quelle previste a regime. Tali incarichi non danno diritto al riconoscimento della qualifica superiore e non possono superare comunque, il periodo di sei mesi. 2. Il componente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Carlo" di Potenza, gia' designato dal Comune di Potenza, e' dichiarato decaduto con la nomina del nuovo componente ai sensi dell'art. 9 comma 4 della presente legge. Il Direttore Generale procedera' alla nomina del nuovo componente previa designazione dello stesso da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 27/93.