Art. 52.
                          Norme transitorie
 
  1. In sede di prima applicazione della presente  legge  e  comunque
nella  fase  di  avvio  delle  aziende  sanitarie,  nelle  more della
definizione delle dotazioni organiche in base ai carichi di lavoro, i
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in  presenza  di  reali  e
comprovate  carenze  di organico per le figure dirigenziali sanitarie
ed amministrative, con l'esclusiva  finalita'  di  avviare  il  nuovo
sistema  e  le nuove strutture aziendali, potranno attribuire, in via
provvisoria e per il tempo strettamente necessario, le funzioni e  le
responsabilita'  di  coordinamento  e direzione delle varie strutture
(presidi  ospedalieri,  distretti,  dipartimenti,  unita'  operative,
etc.)  a personale di posizione inferiore a quelle previste a regime.
Tali incarichi non danno diritto al  riconoscimento  della  qualifica
superiore e non possono superare comunque, il periodo di sei mesi.
  2. Il componente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera
"Ospedale S. Carlo" di Potenza, gia' designato dal Comune di Potenza,
e'  dichiarato  decaduto  con la nomina del nuovo componente ai sensi
dell'art. 9 comma 4  della  presente  legge.  Il  Direttore  Generale
procedera' alla nomina del nuovo componente previa designazione dello
stesso da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 27/93.