Art. 53.
           Abrogazione norme sulla organizzazione interna
                 delle aziende e presidi ospedalieri
 
  1.  Con  l'entrata in vigore della disciplina relativa alle Aziende
Ospedaliere e ai presidi ospedalieri prevista dalla  presente  legge,
cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni  di cui alla legge 12
febbraio 1968 n. 132 ed ai DD.PP.RR. n. 128 e 129 del 27 marzo 1969.
  2. E' abrogata ogni altra  norma  regionale  incompatibile  con  la
presente legge.