Art. 53. Abrogazione norme sulla organizzazione interna delle aziende e presidi ospedalieri 1. Con l'entrata in vigore della disciplina relativa alle Aziende Ospedaliere e ai presidi ospedalieri prevista dalla presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968 n. 132 ed ai DD.PP.RR. n. 128 e 129 del 27 marzo 1969. 2. E' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.