Art. 55.
                            Pubblicazione
 
  1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi del comma 2
dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il  giorno  della
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
  2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
   Potenza, 10 giugno 1996 DINARDO
                      Commissariato del Governo
                      nella Regione Basilicata
 
Prot. n. 26/2/8/02
 
    L.R. concernente: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale"
 
  Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto,  munita  del
visto  di  cui  all'art.  127  della  Costituzione, concernente anche
l'anticipata promulgazione ed entrata in  vigore  del  provvedimento;
dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.
  Con l'occasione il Governo ha, comunque, osservato che:
   gli  artt.  8,  comma  13  e  41,  comma  5,  per  la parte in cui
subordinano l'attuazione della normativa statale alla  compatibilita'
della medesima con la normativa regionale si pongono in contrasto con
l'art.  117 della Costituzione e con i principi della gerarchia delle
fonti;
   l'art. 9, comma 16, per la parte in cui in  ordine  ai  componenti
dei   collegi   dei  revisori  disciplina  il  rimborso  delle  spese
forfettarie e il rimborso solo chilometrico si pone in contrasto  con
diverse disposizioni contemplate dalla normativa vigente che equipara
i componenti del collegio ai dipendenti regionali dirigenti;
   l'art.  10,  comma 6, impone, in seconda convocazione, la presenza
di soli quattro  componenti  nella  conferenza  dei  sindaci  per  la
validita'  della seduta relativa, per cui e' necessario aggiungere la
parola "almeno" prima di "quattro componenti"; in ordine all'art. 10,
comma 9, sarebbe opportuno precisare che i  direttori  delle  aziende
sanitarie intervengono senza il diritto di voto;
   in   ordine   all'art.   15   si  rappresenta  che  l'attribuzione
dell'incarico del  coordinamento  per  i  servizi  sociali  non  puo'
comportare  oneri a carico del fondo sanitario, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni  e
integrazioni;
   l'art. 21, comma 8, per la parte in cui non dispone le modalita' e
la  forma  del  ricorso alle professionalita' esterne non e' in linea
con i principi della certezza del diritto;
   in ordine all'art. 34, comma 1, si rileva che non trova  riscontro
nell'ordinamento  giuridico  la declassificazione della legge formale
in atto amministrativo, come attua dalla disposizione suddetta;
   l'art. 41, comma 3,  non  richiama  il  sistema  degli  indicatori
stabiliti  dal  D.M.  24 luglio 1995, emanato in attuazione dell'art.
10, comma 3, del decreto legislativo citato,  rispetto  al  quale  il
sistema di indicatori definito dal Direttore generale dell'azienda si
pone solo come aggiuntivo;
   l'art. 42, comma 2, lett. c) e l'art. 44, comma 2, non esplicitano
che  le stipulazioni di accordi e di protocolli con le organizzazioni
di volontariato non  devono  comportare  oneri  a  carico  del  fondo
sanitario;
   l'art. 45 non indica il termine ultimo per la determinazione delle
piante  organiche  anche in relazione alle disposizioni in materia di
personale di cui agli artt. 51 e 52,  in  contrasto  con  i  principi
della  certezza  del  diritto  e  del  buon  andamento della pubblica
amministrazione.
               p. Il Commissario del governo: Viggiano