Art. 55. Pubblicazione 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 10 giugno 1996 DINARDO Commissariato del Governo nella Regione Basilicata Prot. n. 26/2/8/02 L.R. concernente: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento; dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo. Con l'occasione il Governo ha, comunque, osservato che: gli artt. 8, comma 13 e 41, comma 5, per la parte in cui subordinano l'attuazione della normativa statale alla compatibilita' della medesima con la normativa regionale si pongono in contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con i principi della gerarchia delle fonti; l'art. 9, comma 16, per la parte in cui in ordine ai componenti dei collegi dei revisori disciplina il rimborso delle spese forfettarie e il rimborso solo chilometrico si pone in contrasto con diverse disposizioni contemplate dalla normativa vigente che equipara i componenti del collegio ai dipendenti regionali dirigenti; l'art. 10, comma 6, impone, in seconda convocazione, la presenza di soli quattro componenti nella conferenza dei sindaci per la validita' della seduta relativa, per cui e' necessario aggiungere la parola "almeno" prima di "quattro componenti"; in ordine all'art. 10, comma 9, sarebbe opportuno precisare che i direttori delle aziende sanitarie intervengono senza il diritto di voto; in ordine all'art. 15 si rappresenta che l'attribuzione dell'incarico del coordinamento per i servizi sociali non puo' comportare oneri a carico del fondo sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; l'art. 21, comma 8, per la parte in cui non dispone le modalita' e la forma del ricorso alle professionalita' esterne non e' in linea con i principi della certezza del diritto; in ordine all'art. 34, comma 1, si rileva che non trova riscontro nell'ordinamento giuridico la declassificazione della legge formale in atto amministrativo, come attua dalla disposizione suddetta; l'art. 41, comma 3, non richiama il sistema degli indicatori stabiliti dal D.M. 24 luglio 1995, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo citato, rispetto al quale il sistema di indicatori definito dal Direttore generale dell'azienda si pone solo come aggiuntivo; l'art. 42, comma 2, lett. c) e l'art. 44, comma 2, non esplicitano che le stipulazioni di accordi e di protocolli con le organizzazioni di volontariato non devono comportare oneri a carico del fondo sanitario; l'art. 45 non indica il termine ultimo per la determinazione delle piante organiche anche in relazione alle disposizioni in materia di personale di cui agli artt. 51 e 52, in contrasto con i principi della certezza del diritto e del buon andamento della pubblica amministrazione. p. Il Commissario del governo: Viggiano