Art. 6. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale 1. Le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale sono le Aziende U.S.L. e le Aziende Ospedaliere di cui alla L.R. 50/94; 2. Sul territorio della Regione Basilicata e' costituito in Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 4 del decreto delegato l'Ospedale San Carlo di Potenza individuato in Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1993 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994. 3. Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri ad individuare gli Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto delegato e successive modificazioni, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, puo' procedere alla costituzione in Azienda di altri Ospedali, che si distinguano per dimensione, complessita' di struttura, specificita' diagnostico-terapeutiche. 4. Le Aziende Sanitarie hanno personalita' giuridica pubblica e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 5. Esse assicurano i livelli di assistenza di cui all'art. 1, comma 1 del decreto delegato. 6. Le Aziende U.S.L. provvedono alla gestione: a) delle attivita' sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'art. 7 del decreto delegato; b) delle attivita' socio-sanitarie rientranti nelle competenze del Servizio Sanitario Nazionale; c) delle attivita' socio-assistenziali, la cui gestione e' ad esse attribuita in base a delega, da parte degli enti locali, che assicurano il finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto delegato. 7. L'Azienda U.S.L. si articola nei distretti sanitari di base, di cui al successivo art. 28, e nei presidi ospedalieri, di cui al successivo art. 30 comprendenti uno o piu' ospedali non costituiti in Azienda Ospedaliera. 8. L'Azienda U.S.L., per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione, possono avvalersi prioritariamente dei presidi e delle Aziende Ospedaliere ubicati sul territorio regionale, in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria specialistica, nonche' degli altri soggetti erogatori accreditati. 9. L'Azienda Ospedaliera, assicura, relativamente alle attivita' specialistiche previste sulla base degli atti di programmazione regionale: a) le prestazioni di assistenza ospedaliera e di ricovero; b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) le attivita' di emergenza ed urgenza ospedaliera. 10. La disciplina della contabilita', della utilizzazione e gestione del patrimonio delle Aziende e' dettata dalla legge regionale 27 marzo 1995, n. 34.