Art. 6.
             Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale
 
  1.  Le  Aziende  Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale sono le
Aziende U.S.L. e le Aziende Ospedaliere di cui alla L.R. 50/94;
  2. Sul territorio della Regione Basilicata e' costituito in Azienda
Ospedaliera ai sensi dell'art. 4 del decreto delegato l'Ospedale  San
Carlo  di  Potenza  individuato in Ospedale di rilievo nazionale e di
alta specializzazione con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 31 agosto 1993 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 24 febbraio 1994.
  3.  Ferma  restando  la  competenza  del  Consiglio dei Ministri ad
individuare  gli  Ospedali   di   rilievo   nazionale   e   di   alta
specializzazione  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  1 e 2, del decreto
delegato e  successive  modificazioni,  il  Consiglio  Regionale,  su
proposta della Giunta, puo' procedere alla costituzione in Azienda di
altri  Ospedali,  che  si distinguano per dimensione, complessita' di
struttura, specificita' diagnostico-terapeutiche.
  4. Le Aziende Sanitarie hanno  personalita'  giuridica  pubblica  e
sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica.
  5. Esse assicurano i livelli di assistenza di cui all'art. 1, comma
1 del decreto delegato.
  6. Le Aziende U.S.L. provvedono alla gestione:
   a)  delle  attivita' sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione
di cui all'art. 7 del decreto delegato;
   b) delle attivita' socio-sanitarie rientranti nelle competenze del
Servizio Sanitario Nazionale;
   c) delle attivita' socio-assistenziali, la cui gestione e' ad esse
attribuita in  base  a  delega,  da  parte  degli  enti  locali,  che
assicurano  il  finanziamento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3, del
decreto delegato.
  7.  L'Azienda U.S.L. si articola nei distretti sanitari di base, di
cui al successivo art. 28, e  nei  presidi  ospedalieri,  di  cui  al
successivo art. 30 comprendenti uno o piu' ospedali non costituiti in
Azienda Ospedaliera.
  8.   L'Azienda  U.S.L.,  per  assicurare  i  livelli  assistenziali
individuati dalla programmazione, possono avvalersi  prioritariamente
dei  presidi  e  delle  Aziende  Ospedaliere  ubicati  sul territorio
regionale, in relazione  alle  prestazioni  di  assistenza  sanitaria
specialistica, nonche' degli altri soggetti erogatori accreditati.
  9.  L'Azienda  Ospedaliera,  assicura, relativamente alle attivita'
specialistiche previste  sulla  base  degli  atti  di  programmazione
regionale:
   a) le prestazioni di assistenza ospedaliera e di ricovero;
   b)  le  prestazioni  specialistiche  ambulatoriali,  ivi  comprese
quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio;
   c) le attivita' di emergenza ed urgenza ospedaliera.
  10.  La  disciplina  della  contabilita',  della  utilizzazione   e
gestione   del  patrimonio  delle  Aziende  e'  dettata  dalla  legge
regionale 27 marzo 1995, n. 34.