Art. 8.
              Direttore generale delle Aziende Sanitarie
 
  1. Il  Direttore  Generale  e'  nominato  con  le  procedure  e  le
formalita' di cui alla L.R. 24 dicembre 94 n. 50.
  2.  Al  Direttore Generale spettano tutte le funzioni di gestione e
la rappresentanza generale e legale dell'Azienda cui e' preposto.
  3. Egli e'  responsabile  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di
piano,  nonche'  della  corretta  ed economica gestione delle risorse
finanziarie e strumentali a disposizione dell'Azienda Sanitaria.
  4. Il Direttore Generale ha la responsabilita' di adottare gli atti
necessari per la valorizzazione e la  piu'  efficace  gestione  delle
risorse  umane  e a tal fine, promuove anche le azioni formative piu'
opportune e  si  dota  delle  strutture  organizzative  e  funzionali
necessarie.
  5.  Nel  rispetto  delle  competenze ad essi assegnate direttamente
dalla legge,  sovrintende  ed  indirizza  l'attivita'  dei  direttori
amministrativo e sanitario.
  6.   Il  Direttore  Generale,  per  assicurare  l'economicita',  la
speditezza   e   la   rispondenza   alle    esigenze    assistenziali
dell'attivita' svolta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto
legisltivo  3  febbraio  93  n. 29 e successive modificazioni e dalla
presente legge, adotta appositi regolamenti.
  7. Spetta, in particolare al Direttore Generale:
   a)  la  nomina, la sospensione e la dichiarazione di decadenza del
Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario;
   b) la nomina dei membri del  Collegio  dei  Revisori  e  la  prima
convocazione del Collegio;
   c)  la  nomina dei resposabili delle strutture organizzative ed il
conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di  funzioni
dirigenziali;
   d) l'approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione;
   e) l'adozione degli atti di bilancio.
  8.  In  caso  di  vacanza  dell'Ufficio  o  nei casi di assenza odi
impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono  svolte
dal  Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del
Direttore Generale, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano
di eta'.  Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre  sei  mesi
consecutivi si procede alla sostituzione.
  9.  Per  il  supporto delle proprie funzioni il Direttore Generale,
con  proprio  provvedimento,  puo'  avvelersi   di   professionalita'
specifiche  o  di gruppi operativi appositamente costituiti in uffici
di staff, anche a carattere temporaneo, con il  possibile  ricorso  a
consulenze  esterne  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6,  del decreto
legislativo n.   29/93 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
quando la specifica competenza non risulta presente in azienda.
  10.  Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione
della Giunta medesima, risolve il contratto  del  Direttore  Generale
dichiarandone  la decadenza e provvede alla sua sostituzione nei casi
previsti dal decreto delegato.
  11. La risoluzione del contratto e la  dichiarazione  di  decadenza
dovranno  comunque  essere  precedute  dalla formale contestazione al
Direttore Generale delle circostanze assunte a base del provvedimento
e   dall'acquisizione   delle   relative   controdeduzioni,    previa
assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni.
  12.  La  risoluzione  del contratto e la dichiarazione di decadenza
operano con effetto "ex nunc".
  13. Per quanto non previsto nella presente legge ed in  quanto  con
essa compatibili, si applicano al Direttore Generale le previsioni di
cui  all'art.  3 del Decreto delegato e del Regolamento approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995,  n.
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