Art. 8. Direttore generale delle Aziende Sanitarie 1. Il Direttore Generale e' nominato con le procedure e le formalita' di cui alla L.R. 24 dicembre 94 n. 50. 2. Al Direttore Generale spettano tutte le funzioni di gestione e la rappresentanza generale e legale dell'Azienda cui e' preposto. 3. Egli e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi di piano, nonche' della corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione dell'Azienda Sanitaria. 4. Il Direttore Generale ha la responsabilita' di adottare gli atti necessari per la valorizzazione e la piu' efficace gestione delle risorse umane e a tal fine, promuove anche le azioni formative piu' opportune e si dota delle strutture organizzative e funzionali necessarie. 5. Nel rispetto delle competenze ad essi assegnate direttamente dalla legge, sovrintende ed indirizza l'attivita' dei direttori amministrativo e sanitario. 6. Il Direttore Generale, per assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza alle esigenze assistenziali dell'attivita' svolta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto legisltivo 3 febbraio 93 n. 29 e successive modificazioni e dalla presente legge, adotta appositi regolamenti. 7. Spetta, in particolare al Direttore Generale: a) la nomina, la sospensione e la dichiarazione di decadenza del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario; b) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori e la prima convocazione del Collegio; c) la nomina dei resposabili delle strutture organizzative ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali; d) l'approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione; e) l'adozione degli atti di bilancio. 8. In caso di vacanza dell'Ufficio o nei casi di assenza odi impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano di eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi consecutivi si procede alla sostituzione. 9. Per il supporto delle proprie funzioni il Direttore Generale, con proprio provvedimento, puo' avvelersi di professionalita' specifiche o di gruppi operativi appositamente costituiti in uffici di staff, anche a carattere temporaneo, con il possibile ricorso a consulenze esterne ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, quando la specifica competenza non risulta presente in azienda. 10. Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, risolve il contratto del Direttore Generale dichiarandone la decadenza e provvede alla sua sostituzione nei casi previsti dal decreto delegato. 11. La risoluzione del contratto e la dichiarazione di decadenza dovranno comunque essere precedute dalla formale contestazione al Direttore Generale delle circostanze assunte a base del provvedimento e dall'acquisizione delle relative controdeduzioni, previa assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni. 12. La risoluzione del contratto e la dichiarazione di decadenza operano con effetto "ex nunc". 13. Per quanto non previsto nella presente legge ed in quanto con essa compatibili, si applicano al Direttore Generale le previsioni di cui all'art. 3 del Decreto delegato e del Regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.