Art. 9.
                        Collegio dei Revisori
 
  1. Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Direttore Generale.
  2.  Salvo  quanto  stabilito  nella  presente legge, al Collegio si
applicano le norme di cui al decreto delegato.
  3. Il Collegio dell'Azienda U.S.L. e' composto da tre membri di cui
uno designato dalla Regione, uno dalla Conferenza dei Sindaci  e  uno
dal Ministero del Tesoro.
  4.  Il  Collegio dell'Azienda Ospedaliera e' composto da tre membri
di cui due designati dalla Regione ed uno dal Ministero del Tesoro.
  5. Per le Aziende sanitarie il cui bilancio di previsione  comporti
un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi di
lire,  il Collegio dei Revisori e' integrato da altri due membri, uno
designato dalla Regione e uno designato dal Ministero del Tesoro.
  6.  I  membri  designati dalla Regione sono scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato attivita'
di controllo di gestione e di revisione  dei  conti  in  societa'  di
capitali.
  7.  Il  Collegio  dei  Revisori  informa  la  propria  attivita' di
controllo ai principi contenuti nell'art. 2403 del C.C.
  8. Il Collegio, in particolare:
   a)  verifica  la  regolare  tenuta   della   contabilita'   e   la
corrispondenza  del rendiconto generale annuale alle risultanze delle
scritture contabili e dei  registri  obbligatori,  li  sottoscrive  e
redige   apposita   relazione   da  allegare  al  rendiconto  stesso,
esprimendo eventauli proposte  tendenti  a  conseguire  una  migliore
efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
   b)  esamina gli atti di bilancio e quelli di cui all'art. 4, comma
8, della legge 30 dicembre 1991 n. 412;
   c) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad  accertare
la consistenza di cassa;
   d)  puo'  chiedere  notizie  al Direttore Generle, che e' tenuto a
fornirle, sull'andamento dell'Azienda;
   e) redige, almeno  semestralmente,  una  relazione  sull'andamento
dell'Azienda  e  la  trasmette alla Regione, al Ministero del Tesoro,
nonche' al Direttore Generale e, nel caso delle  Aziende  U.S.L.,  al
presidente  della  Conferenza  dei  Sindaci e, nel caso delle Aziende
Ospedaliere, per conoscenza al Sindaco del Comune in cui  e'  ubicata
l'Azienda stessa;
   f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalla legge.
  9. Gli atti deliberativi individuati alla lettera b) del precedente
comma  sono  trasmessi  al Collegio dei Revisori almeno cinque giorni
prima della pubblicazione nell'albo dell'Azienda.
  10. Entro quindici giorni dal ricevimento  dell'atto,  il  Collegio
dei  Revisori  notifica  al  Direttore  Amministrativo  gli eventuali
rilievi.
  11. Il mancato inoltro di rilievi entro  tale  termine  equivale  a
riscontro positivo.
  12.  Relativamente  agli atti di bilancio, il Collegio dei revisori
redige,  entro  quindici  giorni  dal  loro   ricevimento,   apposita
relazione.
  13.  I  revisori  possono,  in  qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di  ispezione  e  di  controllo  presso  gli
uffici  e  le  strutture dell'Azienda e prendere visione di tutti gli
atti amministrativi e contabili.
  14. Qualora dalle attivita' di vigilanza e di verifica effettuate a
norma  del  presente  articolo  emergano  gravi  irregolarita'  nella
gestione  o  questa presenti situazioni di disavanzo, il collegio dei
revisori ne da' immediata comunicazione al  Presidente  della  Giunta
regionale.
  15.  L'Azienda  Sanitaria pone a disposizione del Collegio un luogo
idoneo per  le  riunioni  e  per  la  custodia  della  documentazione
inerente alle proprorie funzioni.
  16.  Per  i  compensi  ai  componenti  del  Collegio  si applica la
disciplina di cui al comma 13 dell'art.  3  del  Decreto  delegato  e
successive  modificazioni. Ai revisori residenti in Comune diverso da
quello ove ha sede l'Azienda sanitaria, per le spese connesse con  lo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali, viene corrisposto, per ogni
giornata di effettiva presenza documentata da  verbale,  fino  ad  un
massimo di dodici giornate nel trimestre considerato:
   a)  un  rimborso  spese  di  vitto  e  alloggio,  forfettariamente
determinato, di lire centoventimila;
   b) un rimborso chilometrico ragguagliato ad un  quinto  dei  costo
della  benzina  "super",  sulla base del doppio della distanza tra il
luogo di residenza e la sede dell'Azienda sanitaria.
  17.  Il  Collegio  dei  Revisori  e'  tenuto  all'esame  dei  conti
consuntivi  e  di  ogni  altro  atto  soggetto  a  controllo  o visto
obbligatorio riguardanti le  gestioni  pregresse  ancorche'  riferite
alle  Unita' Sanitarie Locali e non alle Aziende Sanitarie, redigendo
le prescritte relazioni.
  18. E' abrogato il titolo VII della legge regionale 27 marzo  1995,
n. 34.