Art. 9. Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Direttore Generale. 2. Salvo quanto stabilito nella presente legge, al Collegio si applicano le norme di cui al decreto delegato. 3. Il Collegio dell'Azienda U.S.L. e' composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione, uno dalla Conferenza dei Sindaci e uno dal Ministero del Tesoro. 4. Il Collegio dell'Azienda Ospedaliera e' composto da tre membri di cui due designati dalla Regione ed uno dal Ministero del Tesoro. 5. Per le Aziende sanitarie il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi di lire, il Collegio dei Revisori e' integrato da altri due membri, uno designato dalla Regione e uno designato dal Ministero del Tesoro. 6. I membri designati dalla Regione sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato attivita' di controllo di gestione e di revisione dei conti in societa' di capitali. 7. Il Collegio dei Revisori informa la propria attivita' di controllo ai principi contenuti nell'art. 2403 del C.C. 8. Il Collegio, in particolare: a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori, li sottoscrive e redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso, esprimendo eventauli proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; b) esamina gli atti di bilancio e quelli di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 412; c) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di cassa; d) puo' chiedere notizie al Direttore Generle, che e' tenuto a fornirle, sull'andamento dell'Azienda; e) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Azienda e la trasmette alla Regione, al Ministero del Tesoro, nonche' al Direttore Generale e, nel caso delle Aziende U.S.L., al presidente della Conferenza dei Sindaci e, nel caso delle Aziende Ospedaliere, per conoscenza al Sindaco del Comune in cui e' ubicata l'Azienda stessa; f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalla legge. 9. Gli atti deliberativi individuati alla lettera b) del precedente comma sono trasmessi al Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della pubblicazione nell'albo dell'Azienda. 10. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei Revisori notifica al Direttore Amministrativo gli eventuali rilievi. 11. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo. 12. Relativamente agli atti di bilancio, il Collegio dei revisori redige, entro quindici giorni dal loro ricevimento, apposita relazione. 13. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'Azienda e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili. 14. Qualora dalle attivita' di vigilanza e di verifica effettuate a norma del presente articolo emergano gravi irregolarita' nella gestione o questa presenti situazioni di disavanzo, il collegio dei revisori ne da' immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale. 15. L'Azienda Sanitaria pone a disposizione del Collegio un luogo idoneo per le riunioni e per la custodia della documentazione inerente alle proprorie funzioni. 16. Per i compensi ai componenti del Collegio si applica la disciplina di cui al comma 13 dell'art. 3 del Decreto delegato e successive modificazioni. Ai revisori residenti in Comune diverso da quello ove ha sede l'Azienda sanitaria, per le spese connesse con lo svolgimento dei compiti istituzionali, viene corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza documentata da verbale, fino ad un massimo di dodici giornate nel trimestre considerato: a) un rimborso spese di vitto e alloggio, forfettariamente determinato, di lire centoventimila; b) un rimborso chilometrico ragguagliato ad un quinto dei costo della benzina "super", sulla base del doppio della distanza tra il luogo di residenza e la sede dell'Azienda sanitaria. 17. Il Collegio dei Revisori e' tenuto all'esame dei conti consuntivi e di ogni altro atto soggetto a controllo o visto obbligatorio riguardanti le gestioni pregresse ancorche' riferite alle Unita' Sanitarie Locali e non alle Aziende Sanitarie, redigendo le prescritte relazioni. 18. E' abrogato il titolo VII della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34.