Art. 10.
                        Istituzione del ruolo
 
  1.  E'  istituito,  presso  le  Camere  di  Commercio,   Industria,
Artigianato  ed  Agricoltura,  ai  sensi dell'art. 6, IV comma, della
legge 15 gennaio 1992 n. 21, il ruolo dei  conducenti  di  veicoli  o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
  2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:
   a) conducenti di autovettura;
   b) conducenti di motocarrozzetta;
   c) conducenti di natanti;
   d) conducenti di veicoli a trazione animale.
  3.  E'  condizione  indispensabile,  per  l'iscrizione al ruolo, il
possesso della patente di guida e  del  certificato  di  abilitazione
professionale  (CAP)  previsti  dal vigente codice della strada e dal
relativo regolamento di attuazione.
  4. E' ammessa l'iscrizione in piu' sezioni del ruolo nella medesima
provincia  fatto  salvo  l'obbligatorieta'  del  possesso  dei titoli
giuridici previsti per l'iscrizione in ciascuna sezione.