Art. 10. Istituzione del ruolo 1. E' istituito, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ai sensi dell'art. 6, IV comma, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni: a) conducenti di autovettura; b) conducenti di motocarrozzetta; c) conducenti di natanti; d) conducenti di veicoli a trazione animale. 3. E' condizione indispensabile, per l'iscrizione al ruolo, il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsti dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione. 4. E' ammessa l'iscrizione in piu' sezioni del ruolo nella medesima provincia fatto salvo l'obbligatorieta' del possesso dei titoli giuridici previsti per l'iscrizione in ciascuna sezione.