Art. 12.
                              Vigilanza
 
  Le  Commissioni  comunali, nell'ambito delle rispettive competenze,
vigilano sulla osservanza dei regolamenti del servizio  di  trasporto
non  di linea. Allo scopo, avvalendosi degli Uffici comunali, possono
promuovere  inchieste,  d'ufficio  o  in  seguito  a  reclamo   degli
interessati,  assumere  le  proprie  determinazioni  e  formulare  le
conseguenti proposte agli organi competenti per i  provvedimenti  del
caso.