Art. 12. Vigilanza Le Commissioni comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza dei regolamenti del servizio di trasporto non di linea. Allo scopo, avvalendosi degli Uffici comunali, possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.