Art. 13. Diffida 1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto: a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attivita'; b) non eserciti con regolarita' il servizio; c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dell'Amministrazione comunale; d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco; e) si procuri, con continuita' e stabilita', il servizio nel territorio di altri comuni; f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso piu' breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. 2. Al titolare che sia gia' diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.