Art. 13.
                               Diffida
 
  1.    Il    Sindaco   diffida   il   titolare   della   licenza   o
dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
   a) non  conservi  nell'autoveicolo  i  documenti  che  legittimano
l'attivita';
   b) non eserciti con regolarita' il servizio;
   c)  non  presenti  l'autoveicolo alle visite di accertamento delle
condizioni di conservazione e di decoro disposte dell'Amministrazione
comunale;
   d) muti l'indirizzo della rimessa e della  sede,  nell'ambito  del
territorio  comunale,  senza  dare  la  prescritta  comunicazione  al
Sindaco;
   e) si procuri, con  continuita'  e  stabilita',  il  servizio  nel
territorio di altri comuni;
   f)  fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria
iniziativa dal percorso piu' breve, salvo  casi  di  accertata  forza
maggiore o di evidente pericolo.
  2.  Al  titolare  che  sia  gia'  diffidato  una  volta  e  che sia
nuovamente incorso in una qualsiasi  delle  violazioni  possibili  di
diffida  si  applicano  le sanzioni previste dai successivi articoli,
quando ricorrenti.