Art. 14.
                              Sanzioni
 
  1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la
decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di  esercizio,
tutte  le  infrazioni  alle  presenti  norme, che non trovino la loro
sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:
   a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi  della  vigente
normativa;
   b)  con  sanzioni  amministrative  di  tipo  accessorio  quali  la
sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
  2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D.
3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981,  n.
689,    fatta    comunque   salva   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative accessorie di cui  al  presente  capo,  la  violazione
delle norme sopra descritte e' cosi' punita:
   a)  con  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un minimo di L.
50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della  norma  ex
lettera a) dell'art. 13;
   b)  con  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un minimo di L.
500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione  della  norma
ex lettera b) dell'art. 13;
   c)  con  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un minimo di L.
500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione  della  norma
ex lettera c) dell'art. 13;
   d) con sanzione amministrativa pecuniara da un minimo di L. 50.000
ad  un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera
d) dell'art. 13;
   e) con sanzione amministrativa  pecuniaria  da  un  minimo  di  L.
500.000  ad  un massimo di L. 2.000.000 per la violazione della norma
ex lettera e) dell'art. 13;
   f) con sanzione amministrativa  pecuniaria  da  un  minimo  di  L.
50.000  ad  un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex
lettera f) dell'art. 13;
   g) con sanzione amministrativa  pecuniaria  da  un  minimo  di  L.
500.000  ad  un massimo di L. 2.000.000 per la violazione delle norme
tariffarie.
  3.  La  sanzione  e'  applicata  dal  Sindaco  del  Comune  che  ha
rilasciato  la  licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma
delle vigenti disposizioni.
  4. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e' ammesso,
a titolo di oblazione, il pagamento del minimo  edittale  nelle  mani
dell'agente  accertante,  nel  caso  di contestazione immediata della
violazione a carico del contravvenuto.
  5. La Giunta comunale provvede  ad  aggiornare  gli  importi  delle
sanzioni di cui al presente articolo.