Art. 14. Sanzioni 1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo: a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa; b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione. 2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione delle norme sopra descritte e' cosi' punita: a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera a) dell'art. 13; b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione della norma ex lettera b) dell'art. 13; c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione della norma ex lettera c) dell'art. 13; d) con sanzione amministrativa pecuniara da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera d) dell'art. 13; e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione della norma ex lettera e) dell'art. 13; f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera f) dell'art. 13; g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie. 3. La sanzione e' applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni. 4. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e' ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante, nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto. 5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.