Art. 15.
                      Sospensione della licenza
 
  1.  La  licenza  o autorizzazione comunale di esercizio puo' essere
sospesa dal  Sindaco,  sentita  la  Commissione  competente,  per  un
periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
   a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
   b)  violazione  delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio
dell'attivita' di trasporto;
   c) violazione di norme vigenti dal codice  della  strada  tali  da
compromettere la sicurezza dei trasportati;
   d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per
le  quali  sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria
ai sensi del precedente art. 14;
   e)  violazione  di  norme   amministrative   o   penali   connesse
all'esercizio dell'attivita';
   f)  utilizzo,  per  il  servizio,  di  veicoli  diversi  da quelli
autorizzati;
   g) prestazione del servizio con tassametro o  contachilometri  non
regolarmente funzionanti.
  2.  Il  Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2 comma,
dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto  conto  della
maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.