Art. 15. Sospensione della licenza 1. La licenza o autorizzazione comunale di esercizio puo' essere sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi: a) violazione delle vigenti norme comunitarie; b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attivita' di trasporto; c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati; d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 14; e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attivita'; f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati; g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti. 2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2 comma, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.