Art. 16. Revoca della licenza 1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2 comma, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi: a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneita' morale o professionale previsti dal D.M. 448 - 20 dicembre 1991 recepiti con DCR 1259 del 22 febbraio 1994; b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dei precedente art. 15; c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 della presente legge; d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della liberta' personale per una pena complessiva superiore ai due anni; e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge; f) quando sia stata intrapresa altra attivita' lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio; g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarita' ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio; h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio. 2. In ogni momento, qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneita' morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo. 3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o della autorizzazione.