Art. 16.
                        Revoca della licenza
 
  1.  Il  Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2 comma,
dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
   a) quando, in capo al titolare  della  licenza  o  autorizzazione,
vengano  a  mancare  i  requisiti di idoneita' morale o professionale
previsti dal D.M. 448 - 20 dicembre 1991 recepiti con DCR 1259 del 22
febbraio 1994;
   b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi
dei precedente art. 15;
   c) quando la stessa sia stata  ceduta  in  violazione  alle  norme
contenute nell'art. 18 della presente legge;
   d)  quando  sia  intervenuta  condanna  con  sentenza  passata  in
giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della  liberta'
personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
   e)  quando  sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno
del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni  della
presente legge;
   f)  quando  sia  stata  intrapresa  altra attivita' lavorativa che
pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
   g) per qualsiasi altra grave  e  motivata  irregolarita'  ritenuta
incompatibile con l'esercizio del servizio;
   h)   quando   il   titolare  non  ottemperi  al  provvedimento  di
sospensione del servizio.
  2. In ogni momento, qualora venga accertato il venire meno anche di
uno solo dei  requisiti  di  idoneita'  morale  o  professionale,  il
Sindaco  provvede  alla  revoca,  dandone  comunicazione  all'ufficio
competente alla tenuta del ruolo.
  3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme  tariffarie  il
Sindaco dispone la revoca della licenza o della autorizzazione.