Art. 17.
                     Procedimento sanzionatorio
 
  1.  I  procedimenti  di diffida, sospensione e revoca sono iniziati
sulla base di regolari  rapporti  redatti  da  competenti  organi  di
accertamento.  Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione
o  la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto
all'interessato, il quale puo', entro i successivi  quindici  giorni,
far pervenire all'Amministrazione comunale le memorie difensive.
  2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli
atti  o  l'adozione  del  provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del
provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si
tratti di comminazione di sospensione o revoca, anche  il  competente
ufficio della M.C.T.C.