Art. 17. Procedimento sanzionatorio 1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale puo', entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale le memorie difensive. 2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di comminazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.