Art. 18.
            Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
 
  1.  Il  Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2 comma,
dispone  la  decadenza  della  licenza  e/o  dell'autorizzazione  nei
seguenti casi:
   a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
   b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da
parte del titolare della stessa;
   c)  per  morte  del  titolare della licenza o dell'autorizzazione,
quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato  il  servizio  o  non
abbiano  provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.
4, 4 comma;
   d)  per  alienazione  del  mezzo  senza  che  lo  stesso sia stato
sostituito entro 90 giorni;
   e) per mancato o ingiustificato  esercizio  del  servizio  per  un
periodo superiore a 4 mesi.
   2.  La  decadenza  viene  comunicata all'ufficio provinciale della
Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.