Art. 18. Decadenza della licenza e dell'autorizzazione 1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2 comma, dispone la decadenza della licenza e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti; b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa; c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 4, 4 comma; d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni; e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi. 2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.