Art. 19.
                     Comminazione delle sanzioni
 
  1. Le sanzioni di cui al presente capo II devono  essere  comminate
nel  rispetto  della  vigente normativa ed in particolare, per quanto
riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto  dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
  2.  Nessun  indennizzo  e' dovuto dal Comune all'assegnatario od ai
suoi aventi causa  nei  casi  di  sospensione,  decadenza,  revoca  e
rinuncia alla licenza o autorizzazione.