Art. 19. Comminazione delle sanzioni 1. Le sanzioni di cui al presente capo II devono essere comminate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 2. Nessun indennizzo e' dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.