Art. 2.
                        Regolamenti comunali
 
  1.  I  comuni predispongono ed adottano regolamenti del servizio di
trasporto pubblico non di linea, attenendosi alle disposizioni  della
presente legge.
  2.   Dispongono,   altresi',   per   la  costituzione  di  apposita
commissione competente in materia dei regolamenti medesimi.