Art. 21.
                     Finalita' della commissione
 
  1. La Commissione assolve ai seguenti compiti:
   a)   prende   atto  delle  iscrizioni  automatiche  al  ruolo  dei
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi  pubblici  non
di   linea   consentite  di  diritto  ai  soggetti  che,  al  momento
dell'istituzione del ruolo medesimo, risultino  titolari  di  licenza
per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di  autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
   b) valuta la regolarita' delle domande di coloro ai quali, per  la
provata  esperienza  con  seguita nel corso delle prestazioni fornite
nella qualita' di cui all'art. 11 lettera  b)  del  titolo  I,  viene
riconosciuto  il  diritto  di  iscrizione  al  ruolo  con la dispensa
dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneita' professionale  di  cui
alle successive disposizioni del presente atto;
   c)  valuta  la  regolarita'  delle  domande  dei  nuovi  aspiranti
all'esercizio  della  professione   accertandone   i   requisiti   di
idoneita';
   d)  predispone  un  sistema  di  esami,  da  svolgersi  almeno con
frequenza trimestrale (in presenza di domande), atto a consentire  la
valutazione  delle  conoscenze  che  gli  aspiranti all'iscrizione al
ruolo debbono dimostrare di possedere con particolare  riguardo  alla
geografia ed alla toponomastica della regione;
   e)  trasmette  ai  competenti  uffici  delle  Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura l'elenco  dei  soggetti  idonei
per l'iscrizione al ruolo.
  2.  Il  Presidente  della Commissione provvede, almeno venti giorni
prima di ogni seduta di esame, alla  convocazione  dei  membri  della
Commissione medesima oltre che dei candidati.
  3.  Ai componenti effettivi e supplenti nonche' al segretario della
Commissione e'  corrisposto  un  gettone  di  presenza  per  ciascuna
giornata  di  partecipazione  pari  a  L. 100.000 nonche' il rimborso
delle spese di viaggio nei termini fissati per i dirigenti  regionali
delle norme vigenti in materia.