Art. 21. Finalita' della commissione 1. La Commissione assolve ai seguenti compiti: a) prende atto delle iscrizioni automatiche al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea consentite di diritto ai soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo medesimo, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; b) valuta la regolarita' delle domande di coloro ai quali, per la provata esperienza con seguita nel corso delle prestazioni fornite nella qualita' di cui all'art. 11 lettera b) del titolo I, viene riconosciuto il diritto di iscrizione al ruolo con la dispensa dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneita' professionale di cui alle successive disposizioni del presente atto; c) valuta la regolarita' delle domande dei nuovi aspiranti all'esercizio della professione accertandone i requisiti di idoneita'; d) predispone un sistema di esami, da svolgersi almeno con frequenza trimestrale (in presenza di domande), atto a consentire la valutazione delle conoscenze che gli aspiranti all'iscrizione al ruolo debbono dimostrare di possedere con particolare riguardo alla geografia ed alla toponomastica della regione; e) trasmette ai competenti uffici delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al ruolo. 2. Il Presidente della Commissione provvede, almeno venti giorni prima di ogni seduta di esame, alla convocazione dei membri della Commissione medesima oltre che dei candidati. 3. Ai componenti effettivi e supplenti nonche' al segretario della Commissione e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione pari a L. 100.000 nonche' il rimborso delle spese di viaggio nei termini fissati per i dirigenti regionali delle norme vigenti in materia.