Art. 3.
                             Definizione
 
  Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
   a) Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli  a  trazione  animale,  effettuato  con  partenza  dal  luogo
pubblico  di  stazionamento,  messo a disposizione del concessionario
dal Comune;
   b)  Il  servizio  di  noleggio  con  conducente  di   autovettura,
motocarrozzetta,  natante  e  veicoli a trazione animale, effettuato,
normalmente, con partenza dalla sede del vettore.