Art. 3. Definizione Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, effettuato con partenza dal luogo pubblico di stazionamento, messo a disposizione del concessionario dal Comune; b) Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, effettuato, normalmente, con partenza dalla sede del vettore.