Art. 4.
                         Requisiti giuridici
 
  1. Il libero  esercizio  dell'attivita'  di  servizio  di  taxi  e'
consentito dietro rilascio di licenza comunale.
  2. Il libero esercizio dell'attivita' di noleggio con conducente e'
consentito dietro rilascio di autorizzazione comunale.
  3. L'autorizzazione viene concessa a coloro che, quali imprenditori
privati,  con  ditta individuale, svolgono esclusivamente l'attivita'
di noleggio con conducente; la  licenza  e  l'autorizzazione  vengono
concesse  alle  imprese  artigiane, in forma singola o associata, che
risultino iscritte negli appositi albi  previsti  dall'art.  5  della
legge  8  agosto  1985  n.  443;  sono altresi' concesse alle imprese
costituite sotto forma di cooperativa, sia di produzione e lavoro che
di servizi, e sotto forma di consorzi.
  4. Licenze ed autorizzazioni sono  cumulabili  e  trasferibili  nei
termini  stabiliti  agli  artt.  8 e 9 della legge 15 gennaio 1992 n.
21.
  5. E' ammessa la sostituzione alla guida dei titolari di licenza  o
di  autorizzazione  ai sensi dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1992
n. 21.