Art. 4. Requisiti giuridici 1. Il libero esercizio dell'attivita' di servizio di taxi e' consentito dietro rilascio di licenza comunale. 2. Il libero esercizio dell'attivita' di noleggio con conducente e' consentito dietro rilascio di autorizzazione comunale. 3. L'autorizzazione viene concessa a coloro che, quali imprenditori privati, con ditta individuale, svolgono esclusivamente l'attivita' di noleggio con conducente; la licenza e l'autorizzazione vengono concesse alle imprese artigiane, in forma singola o associata, che risultino iscritte negli appositi albi previsti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443; sono altresi' concesse alle imprese costituite sotto forma di cooperativa, sia di produzione e lavoro che di servizi, e sotto forma di consorzi. 4. Licenze ed autorizzazioni sono cumulabili e trasferibili nei termini stabiliti agli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21. 5. E' ammessa la sostituzione alla guida dei titolari di licenza o di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.