Art. 7.
                             Istituzione
 
  1. E' istituita, con decreto dei Presidente della Giunta regionale,
da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  la  Commissione consultiva di cui all'art. 4, IV comma, della
legge 15 gennaio 1992 n.  21,  preposta  ad  operare  in  riferimento
all'esercizio   degli   autoservizi   pubblici   non   di   linea  ed
all'applicazione dei regolamenti comunali.
  2. La Commissione e' composta dai  seguenti  membri  effettivi  con
diritto di voto:
   Assessore Regionale ai Trasporti, che la presiede;
   un funzionario dell'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata;
   un funzionario dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Potenza;
   un  rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio
della Basilicata;
   un rappresentante delle Organizzazioni Professionali di  categoria
artigiana, unitariamente designato;
   un rappresentante dell'ANCI;
   un  rappresentante  della  CGIL  -  CISL  -  UIL  -  unitariamente
designato;
   un rappresentante delle Associazioni dei consumatori.
  3. Le funzioni di segretario della Commissione vengono  svolte  dal
funzionario regionale.