Art. 7. Istituzione 1. E' istituita, con decreto dei Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione consultiva di cui all'art. 4, IV comma, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, preposta ad operare in riferimento all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea ed all'applicazione dei regolamenti comunali. 2. La Commissione e' composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto: Assessore Regionale ai Trasporti, che la presiede; un funzionario dell'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata; un funzionario dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Potenza; un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Basilicata; un rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria artigiana, unitariamente designato; un rappresentante dell'ANCI; un rappresentante della CGIL - CISL - UIL - unitariamente designato; un rappresentante delle Associazioni dei consumatori. 3. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte dal funzionario regionale.