Art. 8. Finalita' della commissione consultiva 1. La Commissione regionale consultiva e' competente in materia di regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea. 2. La corrispondente commissione comunale, gli enti locali interessati, gli esercenti e gli utenti del servizio di taxi e di noleggio con conducente possono sottoporre alla decisione della commissione controversie di natura amministrativa.