Art. 8.
               Finalita' della commissione consultiva
 
  1.  La Commissione regionale consultiva e' competente in materia di
regolamenti  comunali  per  l'esercizio  del  servizio  di  trasporto
pubblico non di linea.
  2.   La   corrispondente  commissione  comunale,  gli  enti  locali
interessati, gli esercenti e gli utenti del servizio  di  taxi  e  di
noleggio  con  conducente  possono  sottoporre  alla  decisione della
commissione controversie di natura amministrativa.