Art. 9. Funzionamento 1. In corrispondenza di ciascuno dei componenti effettivi viene contemporaneamente nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare. 2. La Commissione e' insediata in presenza di almeno due terzi delle designazioni. 3. Qualora, al momento dell'insediamento, non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata al momento della loro designazione. 4. Per la validita' della seduta e' necessario il raggiungimento di un quorum strutturale assicurato dalla presenza di 5 membri degli 8 assegnati al collegio. 5. Qualora, in sede di prima convocazione, il numero dei presenti non consenta il raggiungimento del quorum strutturale, e' consentito procedere ad una seconda convocazione, di 60 minuti successiva alla precedente, con un quorum ridotto pari a 3 membri degli 8 costituenti l'intero corpo collegiale. 6. Costi e indennita' da corrispondere ai componenti la commissione saranno disposti con deliberazione della Giunta regionale.