Art. 9.
                            Funzionamento
 
  1. In corrispondenza di ciascuno  dei  componenti  effettivi  viene
contemporaneamente  nominato  un  supplente,  il quale partecipa alle
sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del
titolare.
  2. La Commissione e' insediata in  presenza  di  almeno  due  terzi
delle designazioni.
  3.  Qualora,  al  momento dell'insediamento, non risultino espressi
tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata
al momento della loro designazione.
  4. Per la validita' della seduta e' necessario il raggiungimento di
un quorum strutturale assicurato dalla presenza di 5 membri  degli  8
assegnati al collegio.
  5.  Qualora,  in sede di prima convocazione, il numero dei presenti
non consenta il raggiungimento del quorum strutturale, e'  consentito
procedere  ad  una seconda convocazione, di 60 minuti successiva alla
precedente, con un quorum ridotto pari a 3 membri degli 8 costituenti
l'intero corpo collegiale.
  6. Costi e indennita' da corrispondere ai componenti la commissione
saranno disposti con deliberazione della Giunta regionale.