Art. 2.
 
  1. All'onere di cui al precedente articolo si fa fronte mediante
 l'utilizzo   di   una  pari  quota  dell'avanzo  di  amministrazione
risultante dal rendimento dell'Azienda delle Foreste Demaniali  della
Regione  sarda,  relativo  all'esercizio  finanziario 1994 parificato
dalla Corte dei conti il 27 gennaio 1996.
  2. Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle Foreste  demaniali
della  Regione  sarda  per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le
seguenti variazioni in aumento.
  (Omissis).
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 29 maggio 1996.
                               PALOMBA