Art. 2. 1. All'onere di cui al precedente articolo si fa fronte mediante l'utilizzo di una pari quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendimento dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda, relativo all'esercizio finanziario 1994 parificato dalla Corte dei conti il 27 gennaio 1996. 2. Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento. (Omissis). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi' 29 maggio 1996. PALOMBA