Art. 10.
      Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'
 
  1. L'esercizio  dell'attivita'  ricettiva  nei  rifugi  alpini,  se
custoditi,  e'  soggetto  ad  autorizzazione  rilasciata  dal Comune,
riportante  le  generalita'  del  proprietario  dell'immobile  e  del
titolare  dell'autorizzazione  stessa, il numero dei posti letto e il
periodo di apertura.
  2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al superamento da
parte del gestore  dell'esame  preliminare  di  idoneita',  ai  sensi
dell'art. 10 della legge regionale 21/1993.
  3.  La  domanda  di autorizzazione, presentata dal proprietario del
rifugio e sottoscritta  per  accettazione  anche  dal  gestore,  deve
contenere i seguenti dati:
   a)  le  indicazioni  concernenti  la  localita'  dove  si trova il
rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto;
   b) le vie di accesso, sentieri o mulattiere;
   c) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;
   d) il periodo di apertura;
   e) i servizi prestati.