Art. 10. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' 1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva nei rifugi alpini, se custoditi, e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalita' del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al superamento da parte del gestore dell'esame preliminare di idoneita', ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21/1993. 3. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio e sottoscritta per accettazione anche dal gestore, deve contenere i seguenti dati: a) le indicazioni concernenti la localita' dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto; b) le vie di accesso, sentieri o mulattiere; c) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie; d) il periodo di apertura; e) i servizi prestati.