Art. 11. Definizione e caratteristiche 1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, site anche in localita' servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento, per periodi non superiori alle quarantotto ore, a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici. 2. I posti tappa escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonche' da privati.