Art. 11.
                    Definizione e caratteristiche
 
  1.  Sono  posti  tappa  escursionistici  o  dortoirs  le  strutture
sommariamente attrezzate, site anche in localita' servite  da  strade
aperte   al   pubblico  transito  veicolare,  atte  a  consentire  il
pernottamento, per periodi non  superiori  alle  quarantotto  ore,  a
coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.
  2.  I  posti  tappa  escursionistici possono essere gestiti da enti
pubblici,   da   enti   o   associazioni   operanti    nel    settore
dell'escursionismo, nonche' da privati.