Art. 14.
                    Definizione e caratteristiche
 
  1. Sono esercizi di affittacamere le strutture  ricettive  composte
da  non  piu'  di  sei camere destinate ai clienti, con una capacita'
ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate  in
un  unico  stabile  o  in  una  porzione di stabile, nelle quali sono
forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
  2. Gli  affittacamere  possono  somministrare  alimenti  e  bevande
limitatamente alle persone alloggiate.
  3.  Gli  affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale
organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi  di  ospitalita',
compresi nel prezzo della camera:
   a)  pulizia  dei  locali  e  sostituzione della biancheria ad ogni
cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
   b) fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e  fredda,
riscaldamento.
  4.  L'attivita' di affittacamere puo' altresi' essere esercitata in
modo complementare rispetto all'esercizio  di  ristorazione,  qualora
sia  svolta  da  uno  stesso  titolare  in  una struttura immobiliare
unitaria.