Art. 14. Definizione e caratteristiche 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non piu' di sei camere destinate ai clienti, con una capacita' ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. 2. Gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate. 3. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalita', compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; b) fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda, riscaldamento. 4. L'attivita' di affittacamere puo' altresi' essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.