Art. 18.
                          Requisiti tecnici
 
  1.  Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti
previsti  dai  regolamenti  igienico-edilizi  in  materia  di  civile
abitazione.
  2. Le unita' abitative delle case e appartamenti per vacanze devono
disporre  di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio,
di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 14  per  le  camere  a  due
letti,  con  un  incremento  di  superficie di mq 6 per ogni letto in
piu'.
  3. L'utilizzo delle predette unita' secondo le  modalita'  previste
nella  presente  legge  non  ne  comporta,  ai  fini  urbanistici, la
modifica della destinazione d'uso.
  4. Gli arredi, i  corredi  e  le  dotazioni  varie  assegnati  alle
singole  unita'  abitative  devono essere mantenuti in buono stato di
funzionamento e devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente.