Art. 18. Requisiti tecnici 1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. 2. Le unita' abitative delle case e appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 6 per ogni letto in piu'. 3. L'utilizzo delle predette unita' secondo le modalita' previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso. 4. Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unita' abitative devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento e devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.