Art. 19.
      Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'
 
  1. La gestione  di  case  e  appartamenti  per  vacanze  dev'essere
autorizzata.
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Comune  territorialmente
competente.
  3. Nel  provvedimento  autorizzativo  devono  essere  riportate  le
generalita'   del   proprietario   dell'immobile   e   del   titolare
dell'autorizzazione stessa, il numero  e  l'ubicazione  delle  unita'
abitative da affittare.
  4. La domanda di autorizzazione deve contenere:
   a) generalita' del richiedente;
   b)  numero, ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti
destinati all'attivita' ricettiva, con  indicazione  del  numero  dei
posti letto distinti per unita' abitative;
   c) caratteristiche e modalita' di prestazione dei servizi offerti;
   d) periodi di esercizio dell'attivita'.
  5.   Il   titolare   dell'autorizzazione  e'  tenuto  a  comunicare
preventivamente  al  Comune  ogni  variazione  del  numero  e   delle
caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.