Art. 19. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' 1. La gestione di case e appartamenti per vacanze dev'essere autorizzata. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Comune territorialmente competente. 3. Nel provvedimento autorizzativo devono essere riportate le generalita' del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero e l'ubicazione delle unita' abitative da affittare. 4. La domanda di autorizzazione deve contenere: a) generalita' del richiedente; b) numero, ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti destinati all'attivita' ricettiva, con indicazione del numero dei posti letto distinti per unita' abitative; c) caratteristiche e modalita' di prestazione dei servizi offerti; d) periodi di esercizio dell'attivita'. 5. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.