Art. 2. Definizione e caratteristiche 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, nonche' associazioni o enti aventi personalita' giuridica privata, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati o assistiti e loro familiari. 2. Nelle case per ferie possono altresi' essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende, nonche' assistiti dagli enti o aderenti alle associazioni di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 3. Nella case di ferie dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilita' di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalita' di cui al comma 1. 4. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalita' di cui al comma 1, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case religiose di ospitalita', case per esercizi spirituali, centri di vacanza per anziani, centri di vacanza per minori, colonie, foresterie e simili.