Art. 2.
                    Definizione e caratteristiche
 
  1.  Sono  case  per  ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e  gestite,  al  di  fuori  di  normali
canali  commerciali,  da  enti  pubblici, nonche' associazioni o enti
aventi personalita' giuridica privata, operanti senza scopo di  lucro
per  il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali,
religiose e sportive, per il solo soggiorno  dei  propri  dipendenti,
associati o assistiti e loro familiari.
  2.   Nelle   case   per  ferie  possono  altresi'  essere  ospitati
dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende, nonche' assistiti
dagli enti o aderenti alle associazioni di cui al comma 1 con i quali
sia stata stipulata apposita convenzione.
  3. Nella case di ferie dev'essere garantita non solo la prestazione
dei  servizi  ricettivi  di  base,  ma  anche  la  disponibilita'  di
strutture  e servizi che consentano di perseguire le finalita' di cui
al comma 1.
  4. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi
ricettivi che, gestiti per le finalita' di cui al comma 1,  assumono,
in  relazione  alla  particolare funzione svolta, la denominazione di
case religiose di ospitalita', case per esercizi  spirituali,  centri
di  vacanza  per  anziani,  centri  di  vacanza  per minori, colonie,
foresterie e simili.