Art. 20.
                     Accertamento dei requisiti
 
  1.  Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune
provvede al rilascio dell'autorizzazione per le  attivita'  ricettive
di  cui  alla  presente  legge  dopo  aver accertato che sussistano i
requisiti soggetivi del titolare e degli eventuali rappresentanti  di
cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  nonche'  i  requisiti
strutturali   ed  igienico-sanitari,  sulla  base  delle  indicazioni
contenute nella domanda e nella relativa  documentazione  tecnica  ad
essa allegata, comprendente:
   a)  progetto edilizio autorizzato completo di planimetrie, sezioni
e prospetti debitamente quotati con indicazione delle  superfici  dei
singoli vani e della loro specifica destinazione;
   b)  relazione  tecnico-descrittiva  del  fabbricato contenente gli
elementi  relativi  alle  caratteristiche  strutturali  e  funzionali
richieste dai precedenti articoli per ciascun tipo di struttura;
   c)   autorizzazione  o  certificazione  prevista  dalle  normative
sanitarie vigenti.
  2. Il Comune puo' chiedere le integrazioni  che  reputi  necessarie
alla  completezza  della  domanda  e  della  documentazione allegata,
assegnando al richiedente un termine non superiore a quindici  giorni
per provvedervi.
  3.  La richiesta di integrazioni e l'assegnazione di un termine per
le relative incombenze sospendono il termine del procedimento di  cui
al comma 1.