Art. 20. Accertamento dei requisiti 1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attivita' ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistano i requisiti soggetivi del titolare e degli eventuali rappresentanti di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonche' i requisiti strutturali ed igienico-sanitari, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda e nella relativa documentazione tecnica ad essa allegata, comprendente: a) progetto edilizio autorizzato completo di planimetrie, sezioni e prospetti debitamente quotati con indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione; b) relazione tecnico-descrittiva del fabbricato contenente gli elementi relativi alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste dai precedenti articoli per ciascun tipo di struttura; c) autorizzazione o certificazione prevista dalle normative sanitarie vigenti. 2. Il Comune puo' chiedere le integrazioni che reputi necessarie alla completezza della domanda e della documentazione allegata, assegnando al richiedente un termine non superiore a quindici giorni per provvedervi. 3. La richiesta di integrazioni e l'assegnazione di un termine per le relative incombenze sospendono il termine del procedimento di cui al comma 1.