Art. 21.
                Rinnovi delle autorizzazioni annuali
 
  1. L'autorizzazione per le attivita' ricettive di cui alla presente
legge  e'  rinnovata annualmente, su domanda dell'interessato, previo
pagamento delle tasse di concessione e di quelle eventualmente dovute
a qualsiasi titolo.
  2. All'atto  del  rinnovo  il  Comune  accerta  la  permanenza  dei
requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.
  3. In difetto, l'autorizzazione e' revocata dal Comune.