Art. 21. Rinnovi delle autorizzazioni annuali 1. L'autorizzazione per le attivita' ricettive di cui alla presente legge e' rinnovata annualmente, su domanda dell'interessato, previo pagamento delle tasse di concessione e di quelle eventualmente dovute a qualsiasi titolo. 2. All'atto del rinnovo il Comune accerta la permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione. 3. In difetto, l'autorizzazione e' revocata dal Comune.