Art. 22.
   Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni
 
  1.   Nel   caso   di   violazione   delle   prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione, il Comune procede alla  sospensione  temporanea,
previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta
giorni.
  2.  Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla
presente legge che intende procedere alla  sospensione  temporanea  o
alla  cessazione  dell'attivita',  deve  darne  preventivo  avviso al
Comune.
  3. Il periodo di sospensione  temporanea  dell'attivita'  non  puo'
essere  superiore  a  sei  mesi, prorogabili con atto del Comune, per
gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attivita' si
intende definitivamente cessata.