Art. 22. Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni 1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni. 2. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attivita', deve darne preventivo avviso al Comune. 3. Il periodo di sospensione temporanea dell'attivita' non puo' essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del Comune, per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attivita' si intende definitivamente cessata.