Art. 23. Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche 1. Il Comune da' immediatamente comunicazione all'assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali del rilascio delle autorizzazioni per le attivita' ricettive di cui alla presente legge, nonche' delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni. 2. Il Comune e' tenuto altresi' a trasmettere allo stesso assessorato riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attivita'. 3. E' fatto obbligo al titolare o gestore dell'attivita' ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorita' di pubblica sicurezza, anche all'azienda di promozione turistica competente per territorio, laddove esistente.