Art. 23.
      Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche
 
  1.  Il  Comune  da'  immediatamente  comunicazione  all'assessorato
regionale  del  turismo,  sport  e  beni culturali del rilascio delle
autorizzazioni per le attivita' ricettive di cui alla presente legge,
nonche' delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.
  2.  Il  Comune  e'  tenuto  altresi'  a  trasmettere  allo   stesso
assessorato   riepiloghi   annuali   delle   strutture  ricettive  in
attivita'.
  3. E' fatto obbligo al titolare o gestore dell'attivita'  ricettiva
di  denunciare,  mediante  trasmissione  di  apposito  modello Istat,
l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorita' di
pubblica  sicurezza,  anche  all'azienda  di   promozione   turistica
competente per territorio, laddove esistente.