Art. 26. Funzioni di vigilanza e di controllo 1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune. 2. E' fatta salva la facolta' dell'assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.