Art. 26.
                Funzioni di vigilanza e di controllo
 
  1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  degli organi statali per gli
aspetti di rispettiva competenza,  le  funzioni  di  vigilanza  e  di
controllo  sull'osservanza  delle  disposizioni  della presente legge
sono esercitate dal Comune.
  2. E'  fatta  salva  la  facolta'  dell'assessorato  regionale  del
turismo,  sport  e  beni  culturali di disporre controlli ispettivi a
mezzo di proprio personale.