Art. 27 Osservanza di norme statali e regionali 1. Per quanto non previsto dalla presente legge e' fatta salva l'osservanza delle norme statali e regonali che regolano l'esercizio dell'attivita' ricettiva, in quanto applicabili alle attivita' disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della legge 217/1983, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l'uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.