Art. 27
               Osservanza di norme statali e regionali
 
  1. Per quanto non previsto dalla  presente  legge  e'  fatta  salva
l'osservanza  delle norme statali e regonali che regolano l'esercizio
dell'attivita'  ricettiva,  in  quanto  applicabili  alle   attivita'
disciplinate  dalla  presente  legge,  e  in  particolare delle norme
riguardanti la pubblica  sicurezza  in  materia  di  registrazione  e
notifica   delle   persone  alloggiate,  la  rilevazione  statistica,
l'iscrizione alla sezione speciale del registro  degli  esercenti  il
commercio, prevista dall'art.  5 della legge 217/1983, la prevenzione
incendi  ed  infortuni,  la tutela igienico-sanitaria, l'uso e tutela
del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.