Art. 28.
                              Sanzioni
 
  1. Chiunque eserciti una  delle  attivita'  ricettive  disciplinate
dalla  presente legge senza l'autorizzazione prevista dall'art. 20 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
  2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini
stabiliti  o l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove
previsti, comporta la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da lire 150.000 a lire 300.000.
  3.  Fatto  salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia
di prezzi, l'applicazione di prezzi  difformi  da  quelli  denunciati
comporta  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da
lire 500.000 a lire 1.000.000.
  4. L'utilizzo di locali destinati ad alloggio dei  clienti  con  un
numero  di  posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della
presente legge comporta la sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
  5.  Nel  corso  di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione e' raddoppiata e nei casi  piu'
gravi si puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione.
  6.  Sono  fatte  salve  le  sanzioni  previste  da  leggi statali e
regionali per la violazione nell'esercizio di attivita' ricettive  di
norme  riguardanti  la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica,
l'iscrizione alla sezione speciale del registro  degli  esercenti  il
commercio,  la  tutela  igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed
infortuni,  l'uso  e   la   tutela   del   suolo,   la   salvaguardia
dell'ambiente.