Art. 28. Sanzioni 1. Chiunque eserciti una delle attivita' ricettive disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione prevista dall'art. 20 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. 2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000. 3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000. 4. L'utilizzo di locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000. 5. Nel corso di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione e' raddoppiata e nei casi piu' gravi si puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione. 6. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell'esercizio di attivita' ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.