Art. 29.
     Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
 
  1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  degli organi statali per gli
aspetti di rispettiva competenza, all'accertamento  delle  violazioni
per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art.
28, provvede il Comune territorialmente interessato.
  2. All'irrogazione delle sanzioni provvede il sindaco.
  3. In caso di inadempienza, all'irrogazione delle relative sanzioni
amministrative,  provvede,  previo  invito  al  sindaco,  l'assessore
regionale al turismo, sport e beni culturali.
  4. I proventi delle sanzioni  amministrative  sono  introitati  dai
Comuni  qualora  le  stesse siano irrogate dal sindaco e, negli altri
casi, dalla Regione.
  5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689 (modifiche al sistema penale).