Art. 29. Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni 1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 28, provvede il Comune territorialmente interessato. 2. All'irrogazione delle sanzioni provvede il sindaco. 3. In caso di inadempienza, all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, provvede, previo invito al sindaco, l'assessore regionale al turismo, sport e beni culturali. 4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano irrogate dal sindaco e, negli altri casi, dalla Regione. 5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).