Art. 3. Requisiti tecnici 1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere: a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in piu'. b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonche' da armadio, tavolino, specchio e cestino per camera; c) locale comune di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di dimensioni non inferiori a mq 0,7 per ogni posto letto; d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonche' impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti; e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorita' sanitaria competente; f) telefono ad uso comune.