Art. 3.
                          Requisiti tecnici
 
  1. Le case per ferie devono  possedere  i  requisiti  previsti  dai
regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:
   a)  una  superficie  minima  delle  camere al netto di ogni locale
accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere
a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per  ogni  letto
in piu'.
   b)  arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino,
sedia o sgabello per persona, nonche' da armadio, tavolino,  specchio
e cestino per camera;
   c)  locale  comune  di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di
dimensioni non inferiori a mq 0,7 per ogni posto letto;
   d)  idonei  dispositivi  e  mezzi  antincendio,  nonche'  impianti
elettrici secondo le disposizioni vigenti;
   e)   cassetta  di  pronto  soccorso,  con  le  dotazioni  indicate
dall'autorita' sanitaria competente;
   f) telefono ad uso comune.