Art. 30.
                     Regolamento di applicazione
 
  1. Alla definizione dei requisiti igienico-sanitari,  ivi  compresi
quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile e agli scarichi,
nonche'  di  sicurezza  delle  strutture ricettive disciplinate dalla
presente legge si provvede con apposito regolamento, da approvarsi da
parte del consiglio regionale entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
  2.   Per   le   strutture  di  nuova  apertura  il  rilascio  delle
autorizzazioni previste  dagli  art.  4,  7,  10,  13,  16  e  19  e'
subordinato  alla verifica dei requisiti igienico-sanitari nonche' di
sicurezza individuati dal regolamento di cui al comma  1,  oltre  che
dei requisiti tecnici previsti dagli art. 3, 6, 9, 12, 15 e 18.
  3.  Il  regolamento  di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione
dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dalle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.  327
(regolamento  di  esecuzione  della  legge 30 aprile 1962, n.  283, e
successive modificazioni, in materia  di  disciplina  igienica  della
produzione   e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle
bevande), nonche' dei requisiti minimi  con  riferimento  ai  servizi
igienici   necessari   in   relazione   alle   differenti   strutture
disciplinate dalla presente legge. Detto regolamento, inoltre,  fissa
le    modalita'   tecnico-amministrative   per   l'approvvigionamento
idro-potabile e per lo scarico delle  acque  reflue,  in  conformita'
alle  disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque destinate
al consumo umano e di tutela delle acque dall'inquinamento.