Art. 30. Regolamento di applicazione 1. Alla definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile e agli scarichi, nonche' di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge si provvede con apposito regolamento, da approvarsi da parte del consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per le strutture di nuova apertura il rilascio delle autorizzazioni previste dagli art. 4, 7, 10, 13, 16 e 19 e' subordinato alla verifica dei requisiti igienico-sanitari nonche' di sicurezza individuati dal regolamento di cui al comma 1, oltre che dei requisiti tecnici previsti dagli art. 3, 6, 9, 12, 15 e 18. 3. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nonche' dei requisiti minimi con riferimento ai servizi igienici necessari in relazione alle differenti strutture disciplinate dalla presente legge. Detto regolamento, inoltre, fissa le modalita' tecnico-amministrative per l'approvvigionamento idro-potabile e per lo scarico delle acque reflue, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano e di tutela delle acque dall'inquinamento.