Art. 31.
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le
strutture  ricettive  extralberghiere  gia'  operanti  devono  essere
adeguate,  per  poter  continuare  l'attivita',  ai  requisiti  della
presente   legge:   in  tale  periodo  possono  essere  rinnovate  le
autorizzazioni  di  esercizio  sempre  che  sussistano  i   requisiti
previsti  dalla  legislazione  che  disciplinava  precedentemente  le
singole attivita'.
  2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge, non si applicano piu'
nella regione Valle d'Aosta le disposizioni  della  legge  16  giugno
1939,  n.  1111  (disciplina  degli  affittacamere),  del decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918  (approvazione  del
testo  organico  delle  norme  sulla  disciplina dei rifugi alpini) e
della legge 21 marzo 1958, n. 326 (disciplina dei complessi ricettivi
complementari a carattere turistico-sociale).
  La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 29 maggio 1996
                               VIERIN