Art. 31. Disposizioni transitorie e finali 1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive extralberghiere gia' operanti devono essere adeguate, per poter continuare l'attivita', ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attivita'. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano piu' nella regione Valle d'Aosta le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 (disciplina degli affittacamere), del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 (approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini) e della legge 21 marzo 1958, n. 326 (disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale). La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 29 maggio 1996 VIERIN