Art. 4. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' 1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva nelle case per ferie e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalita' del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire: a) i soggetti che possono utilizzare le strutture; b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalita' cui la struttura e' destinata; c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni; b) il regolamento interno per l'uso della struttura. 3. L'autorizzazione puo' comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalita' sociali cui la stessa e' destinata. 4. I titolari o gestori di casa per ferie non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 217/1983.