Art. 4.
      Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'
 
  1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva nelle  case  per  ferie  e'
soggetto  ad  autorizzazione  rilasciata  dal  Comune,  riportante le
generalita'   del   proprietario   dell'immobile   e   del   titolare
dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di
apertura.
  2.  Il  rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla stipula di
apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune,  allo  scopo  di
definire:
   a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
   b)  il  tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalita' cui la
struttura e' destinata;
   c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
   b) il regolamento interno per l'uso della struttura.
  3.  L'autorizzazione  puo'  comprendere  la   somministrazione   di
alimenti  e  bevande,  limitatamente alle sole persone alloggiate e a
quelle  che  possono  utilizzare  la  struttura  in  relazione   alle
finalita' sociali cui la stessa e' destinata.
  4.  I  titolari  o  gestori  di  casa  per ferie non sono tenuti ad
iscriversi  alla  sezione  speciale  degli  esercenti  il   commercio
prevista dall'art.  5 della legge 217/1983.