Art. 5. Definizione e caratteristiche 1. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalita' sociali e culturali. 2. Negli ostelli per la gioventu' dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilita' di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalita' di cui al comma 1. 3. Gli ostelli per la gioventu' possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi, quali cucina o punti di cottura per uso autonomo, o locali per il consumo dei pasti.