Art. 5.
                    Definizione e caratteristiche
 
  1.  Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate
per  il  soggiorno  e  il   pernottamento   dei   giovani   e   degli
accompagnatori  dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali
canali commerciali, da enti pubblici,  enti  di  carattere  morale  o
religioso  e  associazioni  operanti, senza scopo di lucro, nel campo
del turismo sociale e giovanile per  il  conseguimento  di  finalita'
sociali e culturali.
  2.  Negli ostelli per la gioventu' dev'essere garantita non solo la
prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilita'
di strutture e servizi che consentano di perseguire le  finalita'  di
cui al comma 1.
  3.   Gli   ostelli  per  la  gioventu'  possono  essere  dotati  di
particolari strutture e attrezzature che consentano il  soggiorno  di
gruppi,  quali  cucina  o punti di cottura per uso autonomo, o locali
per il consumo dei pasti.