Art. 6. Requisiti tecnici 1. Gli ostelli per la gioventu' devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere: a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in piu'; b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonche' da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera; c) locale comune di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,7 peer ogni posto letto; d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonche' impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti; e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorita' sanitaria competente; f) telefono ad uso comune. 2. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con cio' dovere incrementare le dimensioni delle camere, purche' sia garantita la cubatura minima di mc 8 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi. 3. Le camere da letto e i locali igienici devno essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.