Art. 6.
                          Requisiti tecnici
 
  1. Gli ostelli  per  la  gioventu'  devono  possedere  i  requisiti
previsti  dai  regolamenti  igienico-edilizi.  In particolare, devono
avere:
   a) una superficie minima delle camere, al  netto  di  ogni  locale
accessorio,  di  mq  8  per  le  camere ad un letto e di mq 12 per le
camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per  ogni
letto in piu';
   b)  arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino,
sedia o sgabello per persona, nonche' da armadio, tavolino,  specchio
e cestino rifiuti per camera;
   c)  locale  comune  di  soggiorno,  distinto dalla sala da pranzo,
dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,7 peer ogni posto letto;
   d)  idonei  dispositivi  e  mezzi  antincendio,  nonche'  impianti
elettrici secondo le disposizioni vigenti;
   e)  cassetta  di  pronto  soccorso,  con  le  dotazioni   indicate
dall'autorita' sanitaria competente;
   f) telefono ad uso comune.
  2.  E'  consentito  sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto,
senza con  cio'  dovere  incrementare  le  dimensioni  delle  camere,
purche'  sia  garantita  la cubatura minima di mc 8 a persona. Per il
rispetto di tutti gli altri  rapporti  si  computano  i  posti  letto
effettivi.
  3.  Le camere da letto e i locali igienici devno essere predisposti
separatamente per gli uomini e le donne.