Art. 8
                    Definizione e caratteristiche
 
  1.  Sono  rifugi  alpini  le  strutture ricettive ubicate in luoghi
favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalita'
e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate  di  montagna
raggiungibili  attraverso  mulattiere,  sentieri, ghiacciai, morene o
anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante
impianti a fune.
  2. I rifugi alpini possono essere gestiti da  enti  pubblici  o  da
enti   ed   associazioni   operanti   nel  settore  dell'alpinismo  e
dell'escursionismo,  nonche'  da  privati.  Nel  caso   di   gestione
pubblica, la stessa dev'essere effettuata a mezzo di rappresentante o
tramite appalto a gestore.
  3.  Sono  denominati  bivacchi fissi i locali non custoditi di alta
montagna  e  di  difficile  accesso,  allestiti  con  un  minimo   di
attrezzatura per il riparo degli alpinisti.