Art. 9.
                          Requisiti tecnici
 
  1.  I  rifugi  alpini  devono  possedere  requisiti  idonei  per il
ricovero ed il pernottamento degli  ospiti.  In  particolare,  devono
avere:
   a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
   b)  spazio  attrezzato  per  la  somministrazione  di  alimenti  e
bevande;
   c) spazio attrezzato per il pernottamento;
   d) alloggiamento riservato per il gestore  qualora  si  tratti  di
rifugio custodito;
   e)  attrezzatura  di  pronto  soccorso  per  le dotazioni indicate
dall'autorita' sanitaria competente;
   f) attrezzatura di soccorso prevista da  apposito  elenco  redatto
dal soccorso alpino valdostano;
   g)  locale  invernale  con sommaria attrezzatura per cucina ad uso
autonomo;
   h) impianto telefonico o, in caso di impossibilita' e per  i  soli
rifugi custoditi, impianto di radiotelefono o impianto similare;
   i)  idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni
vigenti.