Art. 9. Requisiti tecnici 1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere: a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune; b) spazio attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande; c) spazio attrezzato per il pernottamento; d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito; e) attrezzatura di pronto soccorso per le dotazioni indicate dall'autorita' sanitaria competente; f) attrezzatura di soccorso prevista da apposito elenco redatto dal soccorso alpino valdostano; g) locale invernale con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo; h) impianto telefonico o, in caso di impossibilita' e per i soli rifugi custoditi, impianto di radiotelefono o impianto similare; i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.