Art. 10.
    Patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti pubblici
 
  1. I beni silvo-pastorali di proprieta' dei  comuni  e  degli  enti
pubblici  debbono  essere utilizzati in conformita' di appositi piani
di assestamento con validita' decennale che,  redatti  a  cura  degli
enti   proprietari   o   degli   enti  pubblici  da  loro  incaricati
conformemente alle norme tecniche, allegato A della  legge  regionale
28 febbraio 1987, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono
adottati  dalla  giunta  regionale previo parere del comitato tecnico
regionale di cui all'art. 26.
  2. Con i piani di assestamento sono disciplinate  le  utilizzazioni
boschive  e  l'uso  dei  pascoli  determinando, per questi ultimi, il
carico massimo nonche' il periodo e le  modalita'  di  utilizzazione.
Inoltre  i  piani  di  assestamento  individuano  gli  interventi  di
rimboschimento,   di   ricostituzione   boschiva,   di   sistemazione
idraulico-forestale,  di  miglioramento  dei  pascoli  nonche' quelli
finalizzati all'uso delle risorse silvo-pastorali ai fini  ricreativi
e   di   protezione   dell'ambiente  naturale.  I  singoli  piani  di
assestamento devono contenere precise indicazioni circa le  modalita'
per  il  godimento  dei  diritti  di uso civico da parte degli aventi
diritto in base alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 11.
  3.  Nelle   more   dell'approntamento   dei   predetti   piani   di
assestamento,  il prelievo annuale di massa legnosa non puo' superare
il 50% di quello medio-annuo  effettivamente  realizzato  nell'ultimo
decennio  da  ciascun ente proprietario. Per i comuni che nell'ultimo
decennio non hanno effettuato alcun taglio si applica  la  media  del
decennio   precedente.  La  spesa  per  la  redazione  dei  piani  di
assestamento e' a totale carico della regione.
  4.  I  piani  di  cui  al  comma  1,  sono a tutti gli effetti atti
regolamentari generali di prescrizioni di massima.
  5. Gli interventi di  manutenzione  e  cure  colturali  al  demanio
comunale  sono  a  totale  carico  della regione Campania quando sono
attuati dagli enti delegati ed inseriti  nel  Piano  di  forestazione
annuale,  redatto  dagli  enti  delegati  ed  approvato dalla regione
Campania.
  6. Sono altresi' concessi  contributi,  fino  al  50%  della  spesa
ritenuta  ammissibile, per l'acquisto di macchinari per l'impianto di
teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di  piste  di
smacchio,  di  mulattiere  e  di itinerari turistici pedonali, quando
tali opere ed acquisti siano previsti nel Piano di  assestamento.  La
restante  quota  e'  a  carico dell'ente proprietario che e' tenuto a
prelevarlo dagli introiti per le utilizzazioni.
  7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi  all'Ente  pubblico
proprietario  dei beni silvo-pastorali, regolamentati con il Piano di
assestamento, e sono finanziati dalla regione.