Art. 10. Patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti pubblici 1. I beni silvo-pastorali di proprieta' dei comuni e degli enti pubblici debbono essere utilizzati in conformita' di appositi piani di assestamento con validita' decennale che, redatti a cura degli enti proprietari o degli enti pubblici da loro incaricati conformemente alle norme tecniche, allegato A della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono adottati dalla giunta regionale previo parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 26. 2. Con i piani di assestamento sono disciplinate le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli determinando, per questi ultimi, il carico massimo nonche' il periodo e le modalita' di utilizzazione. Inoltre i piani di assestamento individuano gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento dei pascoli nonche' quelli finalizzati all'uso delle risorse silvo-pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. I singoli piani di assestamento devono contenere precise indicazioni circa le modalita' per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 11. 3. Nelle more dell'approntamento dei predetti piani di assestamento, il prelievo annuale di massa legnosa non puo' superare il 50% di quello medio-annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio da ciascun ente proprietario. Per i comuni che nell'ultimo decennio non hanno effettuato alcun taglio si applica la media del decennio precedente. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e' a totale carico della regione. 4. I piani di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti atti regolamentari generali di prescrizioni di massima. 5. Gli interventi di manutenzione e cure colturali al demanio comunale sono a totale carico della regione Campania quando sono attuati dagli enti delegati ed inseriti nel Piano di forestazione annuale, redatto dagli enti delegati ed approvato dalla regione Campania. 6. Sono altresi' concessi contributi, fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di macchinari per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di piste di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel Piano di assestamento. La restante quota e' a carico dell'ente proprietario che e' tenuto a prelevarlo dagli introiti per le utilizzazioni. 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi all'Ente pubblico proprietario dei beni silvo-pastorali, regolamentati con il Piano di assestamento, e sono finanziati dalla regione.