Art. 11
                Personale ex Azienda speciale Cervati
 
  1. L'Azienda Speciale Silvo-Pastorale Cervati viene disciolta  alla
data di approvazione della presente legge.
  2.  Il  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare  dell'Azienda  viene
trasferito al comune di Sanza.
  3. All'atto dello scioglimento il relativo personale  di  ruolo  in
servizio  alla  data del 28 febbraio 1987, viene trasferito al comune
di Sanza in accoglimento di specifica richiesta del comune medesimo.
  4. Al personale trasferito sono fatte salve le posizioni economiche
e giuridiche gia' acquisite nell'Ente di provenienza.
  5. Nel caso in cui il trattamento  economico  goduto  nell'Ente  di
provenienza  sia  piu'  favorevole  si  provvede all'integrazione con
assegno ad personam assorbibile a  valere  sui  futuri  miglioramenti
tabellari.
  6.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio
1985, n. 40, la regione continuera'  a  corrispondere  al  comune  di
Sanza  il  contributo  del  75%  della  spesa relativa al trattamento
economico di detto personale anche per gli  anni  successivi  e  fino
alla loro immissione nel ruolo organico del comune di Sanza.
  7.  Resta in vigore il 2 comma dell'art. 5 della legge regionale 28
febbraio 1987, n. 13.